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Superlega, le conclusioni dell’Unione Europea: “Chi gioca la Superlega non può giocare le altre competizioni Uefa”

L’avvocato generale della UE, Athanasios Rantos, si è espresso sul caso Superlega. Le conclusioni, come scritto dallo stesso avvocato, non vincolano la Corte di Giustizia ma certamente avra no un peso. Queste le sue parole:
“Sebbene la Superlega sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema della UEFA e della FIFA, tuttavia essa non può, contemporaneamente all’istituzione di una competizione siffatta, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla FIFA e dalla UEFA senza la previa autorizzazione di tali federazioni”.
Andando più nel dettaglio Rantos allarga il discorso:
“La Fédération internationale de football association (FIFA), ente di diritto privato svizzero, costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo consiste, in sostanza, nel promuovere il calcio e nell’organizzare le sue competizioni internazionali. L’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) è anch’essa un ente di diritto privato svizzero che costituisce l’organismo direttivo del calcio a livello europeo. Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa”.
La Superlega e le norme dell’Unione
“La European Super League Company (ESLC) è una società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei, il cui progetto consiste nell’organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa (o «semi-aperta»), denominata «European Super League» (ESL), la quale esisterebbe indipendentemente dalla UEFA ma i cui club continuerebbero a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalle federazioni nazionali di calcio nonché dalla UEFA e dalla FIFA.
In seguito all’annuncio dell’istituzione dell’ESL, la FIFA e la UEFA hanno pubblicato una dichiarazione con la quale hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità. Esse hanno inoltre avvisato che qualsiasi giocatore o club partecipante alla nuova competizione sarebbe stato espulso da quelle organizzate dalla FIFA e dalle sue confederazioni.
Ritenendo che il comportamento della FIFA e della UEFA debba essere qualificato come anticoncorrenziale e incompatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione nonché con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, l’ESLC ha adito lo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna). Tale giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell’Unione e in particolare con le disposizioni relative al diritto della concorrenza (articoli 101 e 102 del Trattato FUE) nonché con le libertà fondamentali (articoli 45, 49, 56 e 63 del Trattato FUE) di talune disposizioni statutarie della FIFA e della UEFA e dei moniti o delle minacce di sanzioni da parte di tali federazioni.
Le norme dell’Unione in materia di concorrenza non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l’istituzione di una nuova competizione che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri;
le norme dell’Unione in materia di concorrenza non ostano alle restrizioni, nello statuto della FIFA, riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA nei limiti in cui tali restrizioni sono inerenti e proporzionate al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport;
il diritto dell’Unione non osta agli statuti della FIFA e della UEFA che prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatto requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista”.
(Foto Depositphotos)
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